Pillole di giustizia: sull’irrevocabilità della querela
Ringrazio ammennicolidipensiero per la fiducia rivolta a questa “autorità” (ah ah) del diritto nel richiedere delucidazioni sulla revocabilità della querela per stalking. O, meglio, sulla sua irrevocabilità recentemente decisa. Io stesso mi ero soffermato sulla questione ed ammetto di non trovarvi una risposta -aldilà degli aspetti tecnici- definitiva.
Personalmente, la trovo una norma bizzarra: non mi risultavano altri reati per i quali non si possibile ritirare la querela, anche se scopro ora che la querela non è parimenti ritirabile per la violenza sessuale.
Comunque, per come spiegherò la sua logica, la cosa non mi pare giuridicamente sensata.
Però vorrei vedere le leggi…
Occorre innanzitutto una precisazione importante: io parlo di “querela“, mentre ammennicolidipensiero nel proprio post parla di “denuncia”. Son due cose diverse, per quanto simili.
Nel primo caso, si tratta di una notizia di reato, procedibile solo a richiesta di parte: http://www.poliziadistato.it/articolo/1098/
La denuncia, invece, è una notizia di reato procedibile anche d’ufficio: http://www.poliziadistato.it/articolo/1096-La_denuncia/
La differenza non è di poco conto: nel primo caso la querela è necessaria (“condizione di procedibilità”) perché si instauri un procedimento e la sua remissione (accettata) lo termina, nel secondo no. Ovvero: se vi è un furto e non sporgo querela, anche se la polizia dovesse arrestare il ladro con la relativa refurtiva, non inizierebbe mai il processo (ad esser precisi, la polizia non lo arresterebbe neppure, perché non verrebbe mai sapere che il furto è avvenuto).
Nel caso di denuncia, invece, io riferisco di un reato -di cui la polizia potrebbe comunque essere a conoscenza- e qualsiasi mia azione successiva non influirà sul proseguimento del processo.
Non è la fonte migliore del mondo, ma qualche risposta generale sulla querela la trovate qui.
Questo è più preciso.
Ora, la querela è sempre ritirabile (salvo, come detto, per violenza sessuale e stalking: confesso che queste eccezioni mi paiono passibili di incostituzionalità…). La denuncia mai (non avrebbe senso). Ritirare (“rimettere“) la querela implica che, se accettata la remissione, il processo si ferma: come non fosse accaduto nulla (salvo qualche spesa per avvocati…).
Confesso altresì di esser fondamentalmente contrario al sistema della querela: a mio avviso, tutti i reati dovrebbero esser procedibili d’ufficio. Al massimo, ammetterei qualche eccezione per i furti od altri illeciti di modesto valore economico. Ma qui andiamo sulla teoria generale del diritto.
Provo ad avventurarmi fra le norme che regolano lo “stalking”: art. 7 del decreto legge 11/2009.
1. Dopo l’articolo 612 del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. […]
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».
Intanto segnalo che con una scelta, per una volta, intelligente, il legislatore ha scelto lo stesso termine di querela per gli atti persecutori e per la violenza sessuale (6 mesi).
Il secondo aspetto, fondamentale, è di querela si parla, non di “denuncia”. Dunque, senza la querela l’autorità giudiziaria e la polizia non possono procedere contro l’autore del fatto.
Ciò, credo, dovrebbe chiarire anche i miei dubbi tecnici a riguardo: rendere irrevocabile una querela significa creare quello che i giuristi, con la loro mania per il latino, chiamano un tertius genus di reato.
1) Reati procedibili d’ufficio ( contro i quali si può sporgere denuncia);
2) Reati procedibili a querela;
3) Reati procedibili a querela- irrevocabile!
Tale scelta è, a mio modestissimo avviso, irragionevole: se si sceglie che alcuni reati siano perseguibili sono a richiesta della persona offesa, allora si dovrebbe lasciare alla persona offesa totale libertà se e quando interrompere il procedimento.
– Però, ribadisco, secondo me i reati dovrebbero essere sempre perseguiti d’ufficio.-
Viceversa, come accade, se si ritiene un reato perseguibile d’ufficio non ha senso richiedere una previa querela, né per essi esiste una “rimessione” della denuncia.
Insomma, con atti persecutori e violenza sessuale siamo nel “né carne, né pesce“.
Onestà intellettuale vuole tuttavia un’ultima precisazione, d’ordine criminologico più che strettamente esegetico-normativo. Ovvero, mi piacerebbe sapere, nell’ordine: a) se la violenza sessuale (art. 609 bis) è sempre stata perseguita a querela irrevocabile; b) se e quanto è stata introdotta l’irrevocabilità della querela (modifica che parrebbe risalire al 1996); c) se da allora le querele sono aumentate o diminuite.
Se, infatti, con tale modifica le querele dovessero aumentare, mi troverebbe d’accordo (a prescindere dal “pastrocchio” giuridico così realizzato).
grazie red, mi hai innanzitutto chiarito la differenza tra querela e denuncia, e non è cosa da poco.
sulla costituzionalità della scelta non avevo riflettuto. mi chiedo se non abbiano però senso delle deroghe come risposta pragmatica quando, come nel caso dello stalking, c’è una stretta relazione tra reato e condizionamento alla querela.
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è la domanda che mi son posto anche io, in conclusione.
però per rispondervi compiutamente mi piacerebbe avere qualche dato sulle querele pre/post 1996….
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A questo punto mi nasce una domanda. Supponiamo che una persona abbia subito violenza (parlo di violenza generica, percosse ad esempio, non di violenza sessuale). Supponiamo che questa persona si rechi al pronto soccorso e successivamente effettui denuncia in polizia. Che succede? Si persegue il reato d’ufficio?
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intanto dovremmo capire che ipotetico reato si tratta.
diciamo, per ipotesi, percosse: dovremmo verificare se sono perseguibili d’ufficio o solo a querela.
nel primo caso, dopo essere andato al pronto soccorso, i medici informerebbero la polizia che aprirebbe le indagini procedendo -appunto- d’ufficio.
che è quanto avviene, ad esempio, per gli infortuni sul lavoro.
nel secondo caso, la vittima dovrebbe sporgere denuncia alla polizia direttamente e a quel punto inizia il procedimento.
credo tu per “perseguire” intenda l’apertura di un processo con un capo di imputazione. sì: questo avviene sempre d’ufficio e la persona offesa non può incidervi direttamente (salvo, come detto, remissione della quelera o, in caso opposto, richiesta di nuove indagini).
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